Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti (da n. 1 componente fino ad un massimo di nr. 6 componenti), secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti da n. 1 componente fino ad un massimo di nr. 6 componenti.
UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. 158/99.
Le utenze non domestiche possono avvalersi della facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità’ dei propri rifiuti urbani, comunicando entro il 30 giugno di ogni anno tale scelta, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Le utenze non domestiche possono conferire a recupero e/o riciclo parte dei propri rifiuti urbani. In tal caso devono dimostrare obbligatoriamente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente per poter così usufruire della riduzione della parte variabile della tariffa.
Per ulteriori si rimanda al regolamento TARI in vigore liberamente scaricabile dal successivo punto “3.1m REGOLAMENTO TARI”